Art. 19.
(Autorizzazione comunale per la vendita).

      1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
      2. Non è prevista autorizzazione comunale per la vendita dei funghi secchi o comunque conservati.
      3. È vietata la vendita dei funghi allo stato sfuso sia freschi che secchi o comunque conservati.
      4. Il personale addetto alla vendita dei funghi epigei spontanei freschi, comunque confezionati, deve essere in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine poste in vendita, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 21.
      5. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli. I funghi coltivati delle specie previste dall'allegato III annesso alla presente legge devono provenire da miceli certificati da micologi.
      6. Per l'esercizio delle attività di lavorazione, manipolazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia.